
Oggi parliamo di…
Il Credito Documentario, o Lettera di Credito, che è la stessa cosa, è la forma di pagamento più sicura ma è anche la più complessa. La cosa strana, e per certi versi anche la più irritante, è che
la sua complessità non deriva tanto dai suoi aspetti tecnici intrinseci ma piuttosto dal modo in cui la banca incaricata di erogare il pagamento esamina i documenti presentati dal beneficiario.
Chiunque abbia avuto a che fare con un Credito Documentario avrà notato con quale scrupolosa attenzione la banca esamina i documenti presentati. Sembra che lo scopo principale non sia quello di assicurare una corretta esecuzione della transazione ma quello di trovare qualche imperfezione, anche minima, per poter sollevare una riserva e procedere con un accredito salvo buon tremendous invece che definitivo.
Abbiamo già visto molti dettagli della Lettera di Credito (La Lettera di Credito, il Segmento Pagamento) ma credo che sia utile tornare sull’argomento con una specie di scheda di sintesi che ci aiuti nel suo utilizzo corretto e che ci eviti incertezze e ritardi nell’ottenimento del pagamento.
Ecco le 10 domande cruciali e le relative risposte per un corretto utilizzo del Credito Documentario.
1. Qual è lo scopo di un credito documentario?
Lo scopo di un credito documentario è quello di ridurre o eliminare i rischi del compratore e del venditore. Il rischio del venditore è quello di non essere pagato. Il rischio del compratore è di non ricevere la merce o di riceverla diversa da quella ordinata.
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Sia l’ordinante (il compratore estero) sia il beneficiario (l’esportatore italiano) devono comprendere perfettamente tutte le condizioni e i termini indicati nel Credito stesso.
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Per una completa e corretta interpretazione dei termini di un Credito Documentario è necessario conoscere le Norme e Usi Uniformi, meglio word con l’acronimo UCP 600. Cioè di quell’insieme di regole (non sono leggi) elaborate dalla Digicam di Commercio Internazionale per disciplinare in modo normal la pratica del credito documentario in materia di pagamenti internazionali.
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È anche consigliabile una conoscenza pratica dell’Worldwide Normal Banking Follow (ISBP) che può aiutarci nell’evitare alcuni problemi che possono sorgere dalle “divergenze” di vedute con l’Ufficio Estero della banca.
2. Che cosa sono gli UCP 600?
Come abbiamo detto, i Crediti Documentari sono disciplinati da un codice di condotta internazionale redatto dalla Digicam di commercio internazionale, noto come Uniform Customs and Follow for Documentary Credit, cioè gli UCP.
Tali norme sono state introdotte per superare le differenze tra le varie norme nazionali in materia di utilizzo dei Crediti Documentari. Le norme degli UCP, invece, offrono uno normal internazionale e, se accettate dalle parti contraenti, diventano per loro vincolanti.
Pubblicati per la prima volta nel 1933 e rivisti in cinque occasioni da allora, l’ultima versione è nota come UCP 600. Si compone di 39 articoli, che stabiliscono i requisiti necessari per regolamentare le operazioni di Credito Documentario.
3. Quali sono le parti coinvolte in un credito documentario?
È fondamentale conoscere i soggetti coinvolti nelle operazioni di credito documentario. L’articolo 2 degli UCP ce ne dà un elenco:
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Ordinante
Il compratore estero che ordina (sarebbe più corretto dire “richiede”) alla propria banca di emettere un Credito Documentario a favore di un venditore (esportatore). -
Banca emittente
La banca che emette il Credito su richiesta dell’ordinante. -
Banca avvisante
La banca che, su richiesta della banca emittente, avvisa il beneficiario che un Credito Documentario è stato emesso a suo favore. -
Banca confermante
La banca che aggiunge la sua “conferma” a un credito, rendendosi responsabile del suo pagamento in solido con la banca emittente. -
Banca designata
La banca autorizzata dalla banca emittente advert effettuare la prestazione prevista nel credito documentario, quindi è la banca presso cui il beneficiario presenterà i documenti. -
Beneficiario
Il soggetto a favore del quale viene emesso il Credito, cioè l’esportatore, fornitore dei beni venduti.
4. Quali sono le buone pratiche per la gestione dei crediti documentari?
L’ordinante (compratore estero) deve, in sintesi, osservare tre regole:
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Le istruzioni che impartisce alla banca emittente devono essere chiare, exact, corrette e prive di dettagli eccessivi.
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Lo scopo del Credito è quello di pagare i beni o le prestazioni di servizi e non di controllare la transazione.
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Il Credito non deve richiedere documenti che il venditore non può fornire né stabilire condizioni che il venditore non può soddisfare.
Il beneficiario (venditore italiano), al ricevimento di un Credito Documentario, deve controllare, tra l’altro, che
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la merce possa essere spedita dal porto d’imbarco al porto di destinazione indicati
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la merce e i prezzi unitari siano corretti
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l’importo del credito sia corretto
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le condizioni contrattuali (concordate tra le parti prima dell’emissione del Credito) siano rispettate dal Credito
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i documenti richiesti possano essere ottenuti nella forma e nei tempi richiesti
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i nomi e gli indirizzi siano corretti
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la information di spedizione e quella di validità del Credito consentano di avere il tempo sufficiente per spedire la merce e preparare i documenti richiesti.
5. Quali sono le discrepanze comuni riscontrate nei crediti documentari?
La Digicam di Commercio Internazionale ci informa che il 70% delle presentazioni, da cui dipende il Credito Documentario, vengono rifiutate alla prima presentazione, a causa di documenti che, a giudizio della banca, non soddisfano i termini e le condizioni del Credito.
La decisione di accettare o rifiutare è spesso dovuta a un singolo esaminatore di documenti nel valutare la conformità o meno, in base alle sue conoscenze, esperienze e giudizi individuali.
Possono esserci notevoli differenze di valutazione ma le discrepanze più comuni sono:
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Conflitto di dati
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Documenti mancanti
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Presentazione tardiva
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Spedizione tardiva
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Credito scaduto
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Correzioni non autenticate da chi ha compilato il documento originale
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Approvazioni mancanti
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Descrizione della merce non conforme a quella riportata nel Credito
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Porto di carico o scarico errato
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Copertura assicurativa con information successiva alla information di spedizione
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Indicazione “Items On Board” mancante o priva di information o firma.
6. Che cos’è una “presentazione conforme” e quali documenti sono generalmente richiesti per essere presentati?
Per presentazione conforme si intende una presentazione che rispetta i termini e le condizioni del Credito, le disposizioni applicabili di tali regole e la prassi bancaria normal internazionale (UCP 600 articolo 2).
Come indicato dagli ISBP 821E (edizione attualmente in vigore) nelle Considerazioni preliminari (iv), l’ordinante e il beneficiario dovrebbero collaborare fattivamente nel decidere quali documenti devono essere richiesti per la presentazione, da chi devono essere rilasciati, il loro contenuto di dati e il tempo necessario per produrli o reperirli.
Solo i documenti necessari al buon esito della transazione (advert es. ai fini dello sdoganamento e del trasporto) dovrebbero essere richiesti dal Credito.
Se possibile, si raccomanda di limitare i documenti richiesti a una fattura e a un documento di trasporto.
7. Qual è la legge applicabile in un credito documentario?
Gli UCP 600 non includono un articolo che indichi la legge applicabile. Ciò, però, non vieta che nelle condizioni del Credito compaia una story indicazione, anche se story inclusione è piuttosto rara.
Il motivo per cui non examine l’indicazione della legge applicabile, deriva dal fatto che un credito è “autonomo”, cioè è un’operazione indipendente e separata dal contratto di vendita sottostante e da qualunque altro accordo tra le parti.
La conseguenza naturale è che, in caso di contenzioso, è lasciato al tribunale decidere quale legge è applicabile e, nella maggior parte dei casi, è stabilita nel luogo in cui le obbligazioni derivanti dal Credito manifestano maggiormente la loro efficacia.
8. La banca controlla la merce?
No! Le banche trattano soltanto i documenti e non i beni a cui i documenti si riferiscono (UCP 600, articolo 5). Inoltre, come indicato nell’articolo 4a, un Credito è un’operazione separata dalla vendita o da qualunque altro contratto o accordo sottostante.
Le eventuali controversie relative al contratto di vendita non sono di competenza né riguardano le banche.
9. A cosa deve prestare attenzione l’ordinante (compratore estero) quando richiede un credito documentario?
L’emissione di un Credito Documentario non è mai una semplice formalità o un atto che può essere compiuto in modo abituale o ripetitivo. Richiede sempre attenzione ai dettagli e, soprattutto, non deve contenere formulazioni ambigue o soggette a più di un’interpretazione.
L’ordinante deve assicurarsi che le istruzioni che fornisce alla propria banca, per l’emissione del Credito Documentario, soddisfino pienamente le sue esigenze in termini di requisiti documentali, in modo da consentire la regolare importazione dei beni e fornire un adeguato livello di garanzia, per quanto riguarda la qualità e il tipo della merce acquistata.
Il contenuto del contratto di vendita, della fattura proforma o dell’ordine di acquisto concordato con il venditore dovrebbe riflettersi in queste istruzioni anche se questi documenti non sono menzionati nel Credito.
10. Perché una banca si rifiuta di onorare i documenti e cosa succede se lo fa?
Quando i documenti sono presentati nell’ambito di un Credito Documentario, la banca esamina tali documenti alla luce dei termini e delle condizioni del Credito Documentario, sulla base degli UCP 600 (a condizione che il credito documentario ne faccia esplicito riferimento), degli ISBP e dei dati forniti dai documenti presentati. Nel caso in cui i documenti non siano conformi, sono considerati “discrepanti” e viene emessa una “riserva”.
Ogni discrepanza deve essere descritta dalla banca in modo chiaro, così da evidenziare il motivo esatto per cui è stata sollevata una riserva e la presentazione è stata rifiutata.
Possiamo concludere che il Credito Documentario è uno strumento di pagamento che offre un ottimo livello di garanzia per entrambe le parti contraenti.
Purtroppo, in molti casi, e spesso su suggerimento della banca emittente, il Credito Documentario richiede la presentazione di documenti di difficile compilazione o reperibilità nell’illusione di offrire una maggior garanzia all’importatore (ordinante) ma che, in realtà, finiscono soltanto per esporre il beneficiario al rischio di un ritardato o mancato pagamento.
La stretta collaborazione tra compratore e venditore dovrebbe essere orientata a rendere il pagamento tramite Credito Documentario più agevole per entrambi, senza, con questo, perdere le sue caratteristiche di sicurezza.
Roberto Coppola
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